giovedì 13 marzo 2014

Soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

Pubblichiamo l'interrogazione sottoscritta dalla sen. Bignami in merito alla mancanza di risorse destinate agli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e la relativa risposta del Ministero

Atto n. 4-01437

Pubblicato il 7 gennaio 2014, nella seduta n. 160
Risposta pubblicata

PUPPATO, D'ADDA, CANTINI, SCALIA, IDEM, PAGLIARI, CUOMO, FRAVEZZI, LANIECE, SCILIPOTI, PEZZOPANE, SOLLO, ORELLANA, BIGNAMI, RICCHIUTI, FUCKSIA, FAVERO, BONFRISCO, GAMBARO- Al Ministro della salute. -
Premesso che:
la legge 5 febbraio 1992, n. 210, prevede un'indennità vitalizia, da corrispondersi ogni bimestre, per coloro che, a seguito di trasfusioni, vaccinazioni obbligatorie o somministrazione di emoderivati, hanno contratto l'epatite HCV e quindi hanno subito un danno, allo stato, irreversibile;
il beneficio economico, così come configurato dalla legge n. 210 del 1992, si articola in due componenti: l'indennizzo in senso stretto, che ammonta a circa il 6 per cento dell'indennizzo totale, unica componente rivalutata dal Ministero; la cosiddetta indennità integrativa speciale, componente che ammonta a 6.171,96 euro e che rappresenta circa il 94 per cento dell'indennizzo totale;
a seguito di diverse istanze di rimessione di Tribunali italiani e di un contrasto giurisprudenziale emerso nelle sentenze della stessa Corte di cassazione (n. 15894 del 2005; contra n. 21703 del 2009), la Corte costituzionale, con sentenza n. 293 del 2011, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui si stabiliva che "Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione";
secondo la Corte costituzionale, i commi 13 e 14 contrastano con il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione, primo comma: da un lato, "per l'illegittima disparità di trattamento tra coloro il cui indennizzo (...), per effetto del d. l. n. 78 del 2010, non potrà essere rivalutato e coloro che riscuotono l'indennizzo rivalutato sulla base delle sentenze che hanno riconosciuto il relativo diritto", d'altro canto, per l'illegittima disparità di trattamento "tra i titolari di indennizzo (...) non rivalutato e gli altri titolari di prestazioni pensionistiche e assistenziali, in particolar modo i vaccinati (...) e le persone affette da sindrome da talidomide (...), per i quali l'indennizzo è integralmente rivalutato ex lege", (secondo l'art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che estende ai soggetti affetti da sindrome da talidomide l'indennizzo previsto all'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, che ai sensi del comma 4 del medesimo art. 1 è annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici ISTAT, non già con tasso d'inflazione programmata);
lo Stato eroga direttamente l'indennizzo ai danneggiati che hanno scoperto il contagio fino al 1° maggio 2001. Per le persone che hanno avuto riconosciuto il diritto dopo tale data il pagamento è demandato alle Regioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Governo si è comunque riservato l'onere economico derivante dal pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 fino alla entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
nonostante il trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni permane in capo al Ministero della salute la legittimazione passiva; in tal senso l'art. 123 del decreto legislativo n. 112 del 1998 è esplicito nel conservare allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati, poiché la previsione di legge non può essere vanificata da fonti normative di livello inferiore, quali regolamenti amministrativi e o decreti ministeriali;
l'indennizzo ex lege n. 210 del 1992 e la relativa rivalutazione non rientrano tra i livelli essenziali di assistenza e non possono essere corrisposti ai beneficiari utilizzando il Fondo sanitario regionale;
ad oggi la situazione relativa all'erogazione dell'indennizzo è molto diversa a seconda della regione di appartenenza. In particolare: le Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria e Marche, nelle more di ricevere la refusione dal Ministero delle somme anticipate, stanno utilizzando fondi regionali diversi dal fondo sanitario per corrispondere gli indennizzi rivalutati; tutte le Regioni ad eccezione del Veneto, dell'Abruzzo e della Calabria, stanno erogando l'indennizzo rivalutato al tasso d'inflazione programmata (TIP) in ottemperanza al disposto di cui alla sentenza n. 293 del 2011 della Corte costituzionale; le Regioni Veneto e Abruzzo erogano l'indennizzo rivalutato esclusivamente agli indennizzati che hanno ottenuto una sentenza a proprio favore;
la scelta di alcune Regioni di erogare l'indennizzo rivalutato esclusivamente agli indennizzati che hanno ottenuto una sentenza a proprio favore (la Calabria per mancanza di fondi e il Veneto per ragioni meramente di contrasto politico), evidentemente in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, stanno originando palesi disparità di trattamento tra i cittadini di uno stesso Paese che pagano il prezzo di battaglie politiche piuttosto che di palesi negazioni del diritto alla salute per incapacità di gestione;
in data 3 settembre 2013 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che lo Stato italiano entro 6 mesi (dal momento in cui la sentenza diventerà definitiva) dovrà prevedere una data inderogabile entro cui si impegna a pagare rapidamente le somme dovute a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale dell'indennizzo previsto ex legge n. 210 del 1992 a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta;
considerato che:
dal 1° gennaio 2011 lo Stato non ha più erogato i fondi alle Regioni per la liquidazione né dell'indennizzo ordinario né con dell'indennità integrativa speciale rivalutata;
le Regioni (mere delegate alla funzione sussistendo in capo al Ministero della salute la legittimazione passiva) hanno sollevato il problema della mancanza dei fondi per adempiere alla legge n. 210 del 1992 sia in sede di tavolo tecnico interregionale della commissione salute, sia in sede di conferenza permanente delle Regioni e delle Province autonome;
la necessità e l'urgenza delle Regioni di ricevere indicazioni sulle modalità di erogazione della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale (anche con riferimento agli arretrati), con particolare attenzione alle diverse casistiche in cui si trovano i soggetti indennizzati (soggetti che percepivano l'indennizzo interamente rivalutato sulla base di sentenza, soggetti con procedimenti in corso e soggetti che invece non hanno mai inoltrato la richiesta di adeguamento dell'indennità integrativa speciale secondo il TIP);
considerato, inoltre, che:
il ristoro economico ai cittadini che abbiano subito danni gravi o mortali a causa di trattamenti sanitari impropri, nocivi o lacunosi rientra negli obblighi di solidarietà propri di uno stato civile;
i tagli indiscriminati alla spesa pubblica operati in fasi successive dai Governi Berlusconi e Monti hanno drasticamente diminuito la dotazione dei fondi destinati a tali risarcimenti.
considerato, ancora, che il Ministero della salute è stato condannato a più riprese alla corresponsione della rivalutazione ISTAT dell'indennità integrativa speciale, nonché al risarcimento del danno causato dal mancato controllo della qualità del sangue distribuito nelle strutture sanitarie pubbliche a fini terapeutici e che a tali condanne, tutte esecutive, alcune delle quali passate in giudicato, non è seguito l'adempimento da parte del Ministero stesso con aggravio a danno dell'erario in ragione della refusione degli interessi legali che via via stanno maturando;
considerato, infine, che:
il Ministero ha avviato sin dal 2007 una procedura finalizzata a definire in via transattiva l'ingente contenzioso giudiziario riguardante migliaia di persone contagiate che avevano agito nei suoi confronti nei 10 anni precedenti e che non avevano partecipato alla transazione già conclusa nel 2004 con un primo gruppo di contagiati emofiliaci;
a tale scopo il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (legge finanziaria per il 2008), aveva autorizzato per l'anno 2007 una spesa pubblica di 150.000.000 euro per la stipula di transazioni nell'ambito delle azioni pendenti di risarcimento danni avviate, tra gli altri, da "soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofiliaci ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti" (art. 33, comma 1). Nonostante i decreti attuativi, da ultimo il decreto ministeriale 4 maggio 2012, l'iter transattivo è ben lontano dall'essere concluso,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di vitale importanza e necessario intervenire con la massima sollecitudine sul problema, sollevato dalle Regioni, della mancanza dei fondi per adempiere agli obblighi di cui alla legge n. 210 del 1992;
se non ritenga opportuno, al fine di evitare disparità di trattamento fra i cittadini, fornire delle indicazioni precise alle Regioni sulle modalità di erogazione o anticipo dell'indennizzo e della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale (anche con riferimento agli arretrati), con particolare attenzione alle diverse casistiche in cui si trovano i soggetti indennizzati e alla tempistica dei pagamenti;
se, pur tenendo in considerazione quanto rappresentato in occasione della risposta all'interrogazione 3-00297 fornita presso l'Aula della Camera l'11 settembre 2013 in merito ai fondi da stanziare per ottemperare alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, non ritenga, comunque, doveroso adoperarsi affinché venga dato immediato adempimento alle sentenze esecutive di condanna del Ministero stesso alla corresponsione degli arretrati per la rivalutazione Istat degli indennizzi erogati ai sensi della legge n. 210 del 1992;
se non ritenga, altresì, doveroso adoperarsi affinché venga dato immediato adempimento alle sentenze esecutive di condanna del Ministero stesso al risarcimento dei danni cagionati da trasfusioni di sangue infetto;
se non ritenga, infine, doveroso adoperarsi affinché venga dato impulso al perfezionamento dell'iter transattivo avviato a seguito della legge finanziaria per il 2008.
RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE

Risposta all'interrogazione n. 4-01437
Fascicolo n.33
Risposta. - In merito alle richieste formulate sull’applicazione degli obblighi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 210, riguardo alla questione della mancanza di fondi destinati all’erogazione degli indennizzi ai cittadini aventi diritto, sollevata dalle Regioni, si precisa quanto segue.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 e l’accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 hanno trasferito alle Regioni le competenze relativamente all’indennizzo di cui alla legge n. 210. Ad oggi, residua al Ministero esclusivamente la competenza per le pratiche di indennizzo della Regione Siciliana, nonché tutti i ruoli di indennizzo aperti prima del passaggio di competenze.
Quanto al reperimento dei fondi con cui le Regioni devono adempiere agli obblighi in materia, si rappresenta che il ragioniere generale dello Stato, con nota in data 10 marzo 2013, ha sottolineato che «trattandosi di funzioni oramai conferite alle Regioni, queste ultime dovrebbero assumersi la relativa responsabilità amministrativa e farsi carico degli oneri derivanti da fatti accaduti successivamente al conferimento (...) dovrà essere cura delle Regioni reperire nell’ambito dei propri bilanci le risorse finanziarie necessarie per garantire l’erogazione degli indennizzi». Alla luce della ripartizione delle competenze in materia, è compito delle Regioni porre in essere gli opportuni interventi finalizzati all'erogazione dell’indennizzo e all’adeguamento dello stesso al tasso di inflazione programmato per la componente indennità integrativa speciale.
In materia di rivalutazione, per le pratiche di competenza del Ministero, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si è provveduto all’adeguamento mensile dell’indennizzo vitalizio dei soggetti beneficiari della legge n. 210 del 1992 a decorrere dal 1° gennaio 2012, e con un apposito progetto interdipartimentale, realizzato a seguito dello stanziamento da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di 110.000.000 euro per l’esercizio finanziario 2013, si è provveduto a corrispondere agli stessi gli arretrati maturati a tale titolo nei limiti della prescrizione decennale.
Il Ministero della salute sta provvedendo al pagamento delle sentenze di condanna in materia di indennizzo ex lege n. 210 e in materia di risarcimento del danno, e a tal fine sta anche predisponendo un apposito progetto.
Tale progetto ha rilevanza anche ai fini del piano di azione per l’esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo de 3 settembre 2013, che vedrà coinvolte anche le Regioni per le pratiche di loro competenza.
Quanto alle transazioni previste dalle leggi n. 222 del 2007 e n. 244 del 2007, si è in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato sull’appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 7075/2013, che, in parziale accoglimento di un ricorso, ha ritenuto illegittimo l’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 4 maggio 2012, con riferimento alla previsione secondo cui i moduli transattivi si applicano ai soggetti che abbiano presentato istanze per le quali risulti un evento trasfusionale non anteriore al 24 luglio 1978.
Il Sottosegretario di Stato per la salute
FADDA