giovedì 9 ottobre 2014

La sen. Bignami presenta un'interrogazione circa le irregolarità in merito al concorso diplomatico bandito dal Ministero degli Affari Esteri per il 2014


Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02804
Atto n. 4-02804

Pubblicato il 8 ottobre 2014, nella seduta n. 327

BIGNAMI , MUSSINI- Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per la semplificazione e la pubblica amministrazione. -
 Premesso che:

il Ministero degli affari esteri con decreto n. 5015/169/BIS del 4 aprile 2014 ha bandito un concorso per titoli ed esami a 35 posti di segretario di legazione in prova;

il decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, all'articolo 4, comma 3, lettera b), stabilisce che: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza»;

la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 21 novembre 2013, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", richiama all'osservanza di quanto sopra esposto tutte le pubbliche amministrazioni; al punto 3.1 precisa infatti che: «Sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei, vigenti e approvate dal 1° gennaio 2007, c'è un vincolo, previsto dal legislatore, allo scorrimento delle stesse rispetto all'avvio di nuove procedure concorsuali. Sulle graduatorie vigenti ma anteriori alla predetta data il vincolo non è previsto e, quindi, la scelta dello scorrimento o dell'avvio di una nuova procedura concorsuale è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione»;

con la sentenza n. 10375 del 3 dicembre 2013, il Tar del Lazio ha stabilito che tale disposizione può essere applicata a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo ed oggettivo;

ciò premesso, anche il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prima di indire nuovi concorsi, avrebbe preliminarmente a parere degli interroganti dovuto scorrere le vigenti graduatorie e inquadrare gli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale n. 5015/169/BIS l'8 aprile 2014, prima di avviare una nuova procedura selettiva, come invece è accaduto ad aprile 2014;

a parere degli interroganti non può essere considerato un impedimento allo scorrimento delle graduatorie il decreto-legge del 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, che autorizzava il Ministero degli affari esteri, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei 5 anni 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova;

constatato che a quanto risulta agli interroganti:

negli anni tra il 2008 ed il 2010 il Ministero ha proceduto allo scorrimento parziale delle graduatorie del concorso diplomatico, procedura che invece non ha seguito per gli idonei del concorso del 2013, seppur in presenza di una disposizione di legge che vincolasse in tal senso;

considerando la normativa di settore della carriera diplomatica, l'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, stabilisce che: «Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni», pertanto l'ordinamento del concorso diplomatico non può essere considerato lex specialis rispetto alle disposizioni generali dello Stato, in quanto lo stesso regolamento rinvia ad esse;

il concorso per la carriera diplomatica negli ultimi anni è stato oggetto di numerose vertenze giudiziarie, non soltanto per la questione dello scorrimento delle graduatorie, ma anche a causa di altre irregolarità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se non ritengano opportuno stabilizzare gli idonei del concorso diplomatico del 2013, nel rispetto della normativa vigente.