mercoledì 2 dicembre 2015

La sen. Bignami ha presentato un'interrogazione sottoscritta da oltre 25 senatori sull'esclusione della piccola Anna dalla scuola a causa della mancanza di assistenza specialistica per la somministrazione dei farmaci

Pubblicato il 1 dicembre 2015, nella seduta n. 545

BIGNAMI, DE PIETRO, PAGLIARI, AMATI, VACCIANO, BENCINI, BATTISTA, MOLINARI, PANIZZA, DE PIN, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, BISINELLA, MASTRANGELI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CERVELLINI, URAS, PEPE, DE PETRIS, MINEO, PUPPATO, PUGLIA- Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
come appreso dall'articolo de "Il Mattino", del 25 novembre 2015, nel quartiere di Ponticelli, nella periferia est di Napoli, una bambina di 11 anni A.C., alla quale è stata diagnostica l'epilessia, attraverso la diagnosi funzionale alla frequenza scolastica, per 2 anni non ha potuto frequentare la scuola, a causa della mancanza di assistenti per la somministrazione del farmaco antiepilettico;
la Asl aveva ravvisato la necessità di "un'assistenza specialistica" per controllare la crisi, ovvero di un operatore in istituto, in grado di somministrare il farmaco, all'occorrenza, durante l'orario scolastico; da 2 anni la piccola A.C. non può contare su tale figura e pertanto non può frequentare la scuola;
la famiglia ha sporto denuncia ai Carabinieri, ha lanciato un appello al Presidente della Repubblica e al momento è in attesa dell'esito di un ricorso presentato al Consiglio di Stato, con la speranza che nella sentenza si preveda l'assegnazione dell'assistente specializzato per la bambina;
secondo quanto sostenuto dal preside dell'istituto e secondo quanto riportato nella sentenza del Tar, il soccorso può essere garantito dall'insegnante; di diverso avviso sono gli avvocati dei genitori della bambina che sono ricorsi in appello, e hanno precisato: "La figura richiesta è prevista dalla legge 104 del 1992 per favorire la frequenza e l'integrazione scolastica in assoluta sicurezza ed è diversa dall'insegnante di sostegno che, per contratto, deve svolgere solo mansioni di supporto alle attività didattiche";
considerato che:
le linee guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, documento predisposto dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, e trasmesso alle scuole dal Dipartimento per l'istruzione, con prot. 2312 del 25 novembre 2005, all'art. 4, individuano le modalità di intervento della scuola: "La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia); i dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni. Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta";
il successivo articolo 5 prende in considerazione la gestione delle emergenze, precisando: "Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza";
pertanto, in caso di somministrazione di farmaci aventi una particolare delicatezza, come l'effettuazione di iniezioni, tale compito può essere affidato al personale della scuola (docenti o ATA) solo se il docente o l'ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) sia disponibile e in possesso dei requisiti necessari a garantire l'assistenza sanitaria;
circa i requisiti professionali, le linee guida fanno riferimento come punto base, alla frequenza dei corsi di pronto soccorso istituiti ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive integrazioni e modifiche;
il caso di A.C. è lo specchio di una più ampia condizione che colpisce moltissime famiglie, impossibilitate a far frequentare la scuola ai propri figli disabili o malati, per la mancanza di assistenti specializzati,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda descritta in premessa e come intendano agire affinché venga trovata una soluzione al caso e si evitino fatti incresciosi come quello descritto;
se abbiano contezza di quanti siano in Italia, suddivisi per regione e provincia, i casi di studenti impossibilitati a frequentare la scuola, a causa della mancanza di figure per l'assistenza specialistica;
se non intendano intervenire per prevedere che, in tutti gli istituti scolastici, non manchi personale, adeguatamente formato, che possa all'occorrenza somministrare farmaci in orario scolastico;
se non ritengano opportuno che i dirigenti scolastici diano incentivi al personale scolastico e agli insegnanti che siano disponibili a seguire corsi per la somministrazione dei farmaci agli alunni, che ne presentino necessità.

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