martedì 31 ottobre 2017

EMENDAMENTI AL DL FISCALE

EMENDAMENTI AL DL FISCALE 

I primi due emendamenti provvedono all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare" che viene finanziato attraverso l'introduzione della possibilità per il  contribuente di destinare, per tale finalità, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con tale fondo si provvede a fornire al Caregiver familiare, le necessarie misure di sostegno, anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono altresì poste a carico del  Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo.

Il terzo emendamento, formulato in considerazione di quanto sta avvenendo in Val di Susa, ma più in generale per quanto è avvenuto nel corso di quest'ultimo anno in fatto di incendi boschivi, prende spunto dal principio che il nostro patrimonio boschivo ha assunto negli ultimi anni un valore sociale sempre più insostituibile, che non è solo di carattere ambientale ma, tale patrimonio,  è parte di un sistema economico che sostiene il territorio e il suo sviluppo e come tale va protetto. Per tali motivi i limiti temporali dei divieti  previsti al comma 1 dell'articolo 10 della Legge-quadro in materia di incendi boschivi (253/2000) sono incrementati sino a 30 anni e riguardano la destinazione d'uso delle aree, i vincoli in caso di compravendita, l'edificazione di strutture e insediamenti civili e produttivi. Con lo stesso emendamento si provvede ad elevare a 15 anni il divieto di pascolo e caccia su tali aree, così come è elevato a 10 anni, il periodo per la comunicazione al Prefetto e alla Procura della Repubblica, dei contratti di godimento dei diritti reali delle aree e degli immobili situati nelle zone percorse dal fuoco, stipulati successivamente all'evento dell'incendio. Con il medesimo emendamento si dispone poi l'inasprimento delle pene pecuniarie da 500 a 1000 euro per capo in caso di infrazione al divieto di pascolo e dai 30 ai 50mila euro per chi infrange il divieto di caccia nelle zone incendiate e,  sino a 70mila, euro per chi  pone in essere azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo. Parallelamente sono elevate le misure detentive previste dall'articolo 423-bis del codice penale in materia di incendio boschivo sino a 10 anni di reclusione.

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